Legittimo non assumere personale ostetrico obiettore negli ospedali, lo ha detto la Corte EDU

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso dell’obiettrice Ellinor Grimmark, avallando le motivazioni dello stato svedese che, in applicazione delle proprie leggi, ha dichiarato legittima la mancata assunzione, da parte di due ospedali, di un’infermiera in quanto obiettrice di coscienza.

Nessun trattamento discriminatorio, dunque, per la professionista che, non disposta a praticare l’interruzione di gravidanza per motivi etico e/o religiosi per ciò stesso non viene assunta.

Il caso:

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sancito, con la pronuncia del 12 marzo 2020, la legittimità del rifiuto, da parte di due ospedali, di assumere un’infermiera dichiaratasi non disposta a collaborare nelle pratiche inerenti all’interruzione di gravidanze. Le candidature della professionista presso le strutture ospedaliere di Högland e di Ryhov nel 2013 erano state, infatti, respinte nonostante la carenza di personale ostetrico nelle due strutture. La ragione della mancata assunzione è stata, poi, motivata dall’applicazione di una previsione normativa svedese per cui è possibile non selezionare personale medico laddove obiettore di coscienza. La Grimmark, di fatto, aveva preventivamente dichiarato che non sarebbe stata professionalmente disponibile ad effettuare interruzioni di gravidanza, per ragioni di coscienza e di convinzioni religiose.

Convinta di subire una trattamento deteriore rispetto ai colleghi e alle colleghe non obiettori/obiettrici, si è così rivolta all’autorità svedese interna, incaricata di reprimere le discriminazioni. Autorità che ha respinto il ricorso chiarendo come la pratica degli aborti, secondo l’ordinamento svedese, faccia parte dell’avevo delle prestazioni richieste al personale ostetrico. Nessuna discriminazione, dunque.

La motivazione non ha evidentemente convinto la Grimmark che ha proposto un ricorso alla Commissione della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il 12 marzo è così arrivata la conferma della coerenza e della tenuta giuridica del convincimento dei giudici svedesi. Il ricorso è stato rigettando sulla base dell’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

 

Le chiare parole della sentenza:

“La Corte rileva che il rifiuto della ricorrente di partecipare agli aborti a motivo della sua coscienza e della sua fede religiosa costituisce una manifestazione della sua religione che è protetta dall’articolo 9 della Convenzione. In questo senso c’è stata un’interferenza con la sua libertà di religione così come è definita dall’art. 9, paragrafo 1 della Convenzione. Questa interferenza, come è stato chiarito anche dalle Corti locali, è prescritta dalla legge, dal momento che, secondo la legge svedese, un dipendente ha il dovere di svolgere tutte le mansioni lavorative che le sono assegnate (vedi la decisione Wretlund contro Svezia).

La Corte riconosce che l’interferenza aveva una base sufficiente nella legge svedese e che era prescritta dalla legge. Essa perseguiva il legittimo scopo di proteggere la salute delle donne che richiedono un aborto. L’interferenza era anche necessaria in una società democratica e proporzionata. La Corte osserva che la Svezia fornisce servizi per l’aborto a livello nazionale, e pertanto ha un obbligo positivo di organizzare il suo sistema sanitario in un modo tale da garantire che l’effettivo esercizio della libertà di coscienza del personale sanitario nel contesto professionale non ostacoli la fornitura di tali servizi. La richiesta che tutte le ostetriche debbano poter adempiere tutti i compiti inerenti ai posti vacanti non è stata sproporzionata o ingiustificata”.

 

Il dovere di uno stato di garantire la facoltà o il diritto all’aborto può rendere, dunque, legittima – a parere della Corte Edu – la decisione di un ospedale di non assumere obiettori di coscienza, nel bilanciamento e, dunque, nella tutela del diritto alla salute delle donne.

Finalmente.

La Corte europea ha espresso ciò che noi sostieniamo da tempo: nelle mansioni di una o un dipendente assunta/o come ostetrica/o rientrano ontologicamente e inscindibilmente anche le pratiche inerenti all’interruzione di una gravidanza, quali dovere di fornire e garantire un servizio pubblico che tuteli la salute, in questo caso, delle donne.

 

Problemi di comparazione?

L’ordinamento svedese prevede, come in Italia, una normativa atta a tutelare l’interruzione della gravidanza. Ciò che manca in Svezia è, invece, una disciplina a tutela dell’obiezione di coscienza, come è fortemente presente e difesa nel nostro ordinamento.

Un problema non di poco conto se si aggiunge che l’istituto dell’obiezione di coscienza non ha storicamente nulla a che vedere con la distorsione che ne è stata fatta negli anni, in Italia, quale scudo al rifiuto dogmatico di effettuare e/o partecipare ad interruzioni di gravidanza. Una distorsione che oggi ha portato alla presenza, in diversi ospedali pubblici, di personale obiettore che supera l’80% del complessivo personale medico presente. Una distorsione che ha costretto diverse strutture pubbliche a non poter più garantire l’applicazione di una legge, la 194, e di un servizio pubblico, come quello sanitario, nonché di un diritto garantito dalla costituzione, come quello alla salute.

Se, infatti, l’obiezione di coscienza è stata concepita, praticata e poi assorbita dal nostro legislatore in un contesto storico in cui la leva militare era obbligatoria e constrastabile solo tramite un’obiezione, quella di coscienza, l’opzione di coscienza nel praticare l’aborto è un concetto di ben diversa natura giuridica e di sedimentazione storica.

Sicuramente per ragioni di tempo e di approfondimento non è questo il contesto in cui approfondire le discrasie giuridiche dei due istituti e neanche la loro diversa nervatura sociologica.

Ciò che qui è possibile approfondire, invece, è l’assenza di qualunque costrizione nello scegliere la carriera medica, a maggior ragione ostetrica, che prevede nel proprio ambito di applicazione professionale, anche dover garantire un servizio come l’interruzione della gravidanza. Nonché, il dovere di garantire anche un servizio sanitario ad altri, terzi e, nel caso specifico, l’accesso a specifici trattamenti medici legali al momento richiesto.
Se dunque è ben comprensibile obiettare verso l’obbligatorietà della leva militare degli anni 80, ci consta davvero difficile capire su cosa si eserciti un’opzione di coscienza scegliendo di limitare, tramite una libera scelta (diventare personale medico), le scelte mediche degli altri, delle donne.

Ciò che al più si configura, allora, nelle condotte del nostro personale medico che si appella all’opzione di coscienza è un inadempimento delle proprie mansioni mediche e professionali che includono anche queste prestazioni. Ecco che, allora, la pronuncia della Cedu, pur se emessa sulla base e nei confronti di una disciplina ben diversa dalla nostra, pone qualche spunto di riflessione anche per il nostro legislatore e il nostro giudice.

La decisione della Corte Edu appare più che razionale nel dichiarare legittima (e n.b. non discriminatoria) la scelta di uno stato prima, e di un ospedale poi, di potersi non rivolgere a del personale obiettore, anche al momento di valutarne l’assunzione, così da garantire l’essenzialità di un diritto: quello alla salute per le donne in un bilanciamento che vede, naturalmente, perdente (un falsus di) obiezione di coscienza nei confronti della cogenza di un dovere. Ciò perché vi è un “obbligo positivo di organizzare il suo sistema sanitario in un modo tale da garantire che l’effettivo esercizio della libertà di coscienza del personale sanitario nel contesto professionale non ostacoli la fornitura di tali servizi”.

L’importanza del diritto di essere se stessi, di potersi esprimere nel modo più conforme alla propria coscienza trova, rectius deve trovare, il proprio limite nell’uso di questo diritto come arma contro gli altri, in questo caso, le donne.

Si auspica, allora, che la ratio di questa pronuncia possa esser recuperata anche in un ordinamento diverso, come il nostro, in cui l’iperproliferazione di una rosa vastissima di obiezioni e opzioni di coscienza in tema di interruzione di gravidanze ha finito per comprimere e in alcuni gravissimi casi anche – di fatto – sopprimere diritti e facoltà che a nostro avviso non possono che apparire superiori, come quello alla salute e all’aborto.

(A.)

2 Risposte a “Legittimo non assumere personale ostetrico obiettore negli ospedali, lo ha detto la Corte EDU”

  1. Qualche giorno fa si sottolineava come l’obiezione di coscienza sia attaccata “dall’Europa al Sudamerica”. Uno dei casi portati come esempio del suddetto attacco globale, era quello del medico ginecologo argentino Leandro Rodriguez Lastra, giudicato e condannato in seguito alla denuncia della deputata provinciale Marta Milesi (Rio Negro), che lo accusava di aver impedito un aborto non punibile a una giovane donna incinta, frutto di uno stupro nel 2017, e dell’inosservanza dei suoi doveri di funzionario pubblico.

    Come ha fatto notare l’avvocato pro vita Diego José Breide: “Impossibile non pensare a T. S. Eliot quando dice che, in un mondo di fuggiaschi, colui che prende la direzione contraria passerà per “disertore”; quindi, in questo caso, non si sarebbe potuti arrivare a questa istanza di condanna senza fuggire dalla verità, cedendo alla ragione, al pensiero comune, al diritto penale e, senza esitazione, alla Costituzione, sia a quella del Rio Negro, che a quella nazionale e loro (i giudici, il procuratore e l’accusatrice) lo sanno. Così, Leandro, allo stesso modo in cui il “disertore” deve essere orgoglioso, ha adempiuto al vero dovere, sottolineato dai tre imperativi di VITA presenti questa notte (2 aprile 2017) durante il turno alla Ospedale Moguillanski di Cipoletti: l’Imperativo Etico, l’imperativo Medico e l’Imperativo Costituzionale, nonostante questo ragionevole dovere compiuto sia stato causa della sua condanna. Questi giudici e procuratori sono riusciti nella penosa impresa di fare di un bene un male … e del male un paradigma di bene. E a noi cosa resta? Farci carico, insieme a Leandro, della nostra condizione di disertori di questa follia e mantener viva la fame e la sete di giustizia”.

    A maggio 2019, il giudice Alvaro Meynet lo ha dichiarato colpevole e in ottobre gli ha inflitto la pena: un anno e due mesi di prigione, pena sospesa, più quattro di inibizione dai pubblici uffici per il reato di inadempienza dei suoi doveri di funzionario pubblico. Il 5 febbraio 2020 ha avuto luogo l’udienza di revisione della condanna e l’11 marzo il Tribunale di Impugnazione della provincia del Rio Negro ha confermato la condanna. Il giudizio si è spaccato in due: i giudici Miguel Angel Cardelia e Maria Rita Cuset Llambi hanno votato per la condanna e il giudice Carlos Mussi per l’assoluzione. La Nuova Bussola Quotidiana ha intervistato Damian Torres, avvocato difensore di Leandro Rodriguez Lastra.

    Attualmente, qual è la situazione giudiziaria del Dr. Leandro Rodriguez Lastra?
    Siamo di fronte a una nuova impugnazione della sentenza – un ricorso straordinario federale – affinché il Tribunale Superiore della Giustizia della provincia del Rio Negro riveda la decisione presa dai giudici. A seconda dell’esito, l’istanza verrà portata alla Corte Suprema di Giustizia Nazionale che dovrà decidere se la sentenza sarà confermata. In pratica, al momento ci sono due istanze giudiziarie – il Tribunale Supremo della provincia e la Corte Suprema di Giustizia Nazionale. Infine, ci sarà l’istanza della Corte Interamericana dei Diritti Umani.

    I giudici Miguel Angel Cardelia e Maria Rita Cuset Llambi hanno votato a favore della condanna del Dr Rodriguez Lastra, mentre il giudice Carlos Mussi ha votato per la sua assoluzione. In cosa consiste la sua decisione?
    Il Dr. Mussi si è appellato a due punti centrali che avevano costituito la nostra difesa nel giudizio. Il primo, la salute della madre, che avrebbe così corso un rischio. Quando la giovane, il 2 aprile 2017 arrivò all’ospedale (Moguillanski de Cipoletti), dov’era il Dr. Rodriguez Lastra, aveva la febbre altissima – oltre 39,5° C, 110 battiti al minuto e oltre 17.500 globali bianchi, quindi, con un processo infettivo in atto. Quello che il Dr. Mussi sosteneva col suo voto, allora, era che la prima cosa da fare fosse stabilizzare la madre, valutare che cosa avesse e, a partire da questo, prendere delle decisioni. Non era possibile effettuare un aborto con la madre in tali condizioni. In secondo luogo, il Dr. Mussi ha detto che, considerando l’età gestazionale del feto, oltre 22 settimane e oltre 500 grammi, ossia, un feto in grado di sopravvivere fuori dal grembo materno, andasse protetto il suo diritto alla vita e alla sopravvivenza. Questi, in sostanza, erano gli argomenti che il dottore ha portato a sostegno della sua tesi, secondo cui non c’erano i presupposti per effettuare un aborto. In opposizione a questo voto, quello contrario della maggioranza ha sostenuto che fosse necessario rispettare l’autonomia della donna ed effettuare l’aborto, a prescindere da qualsiasi istanza o età gestazionale, ciò contro cui noi ci opponiamo.

    Sembrerebbe, quindi, che l’esito della condanna possa essere rovesciato. Quali saranno i prossimi passi?
    È importante sottolineare come il Dr. Mussi fosse l’unico a non aver una posizione politica di militanza, che potesse portare alla soluzione del caso. Noi pensiamo che i giudici che hanno votato a favore della condanna del Dr Leandro Rodriguez Lastra, invece, questa posizione pubblica a favored ella causa pro aborto ce l’avessero. Noi, di fatto, ricusiamo il giudice Maria Rita Cuset Llambì poiché crediamo, anzi, ne siamo sicuri, che lei in realtà non potesse intervenire in quel contesto. Ciò significa che se l’unico giudice a non aver una posizione preconcetta ha votato per l’assoluzione, in altre istanze in cui i giudici non hanno posizioni pubbliche potremmo riuscire a rovesciare l’esito della condanna. I prossimi passi li abbiamo già detti di sopra.

    Al di là delle questioni giuridiche sopra riportate, come si spiega che si sia arrivati a questa situazione di condanna di un medico come Leandro Rodriguez Lastra che ha garantito la salute di un bimbo che sta per nascere e di sua madre?
    La risposta è semplicissima. Il dimostrare che oggi l’aborto si è radicato, che in Argentina pretende di essere legalizzato e che quanti non si adegueranno a questo ne pagheranno le conseguenze, è una questione di mero indottrinamento e ideologia. È questo ciò a cui questa condanna vuole arrivare. Di fatto, sto scrivendo il libro su questo caso per raccontare tutto l’accaduto, non solo tutta la questione del processo, ma tutto ciò che attorno a questo c’è stato. E c’è di più. La situazione è tale che la giovane madre, subito dopo, voleva riavere il suo bambino, ma non le è stato permesso e nessuno l’ha ascoltata. Quindi, l’unica cosa che interessa è dimostrare che l’aborto deve essere portato a termine e chi non lo fa ne pagherà le conseguenze. È un modo per dimostrarlo non solo ai medici, ma tutta quanta la società. Questa è l’unica spiegazione possibile di questo caso. Cagne, puttane, assassine, non-donne.

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